statuto

 

 

ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA’

AUSER/VSSH

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione

E’ costituita su iniziativa della CGIL/AGB e del Sindacato Pensionati Italiani – SPI/LGR – l’Associazione per l’Autogestione e la Solidarietà denominato CENTRO AUSER – BOLZANO – VSSH ZENTRUM – BOZEN senza fini di lucro.

Il CENTRO AUSER Bolzano registrato con Decreto Provinciale n. 15/1.1. del 01.06.1994 ai sensi della Legge Provinciale n. 11 del 1 luglio 1993 art. 5 nel Registro Provinciale del volontariato, aderisce all’Associazione Nazionale per L’Autogestione dei Servizi e della Solidarietà – AUSER – che agisce nelle sue articolazioni nel rispetto della normativa della legge quadro sul volontariato n. 266/91 e delle successive leggi, riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto del Ministero dell’Interno n. 599/ C11933.12000.A (118), del 28.7.’95 ed è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) limitatamente all’esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 Dlgs 460/97, così come previsto dal comma 9 dello stesso articolo.

L’Associazione ha carattere plurietnico ed opera istituzionalmente nell’ambito del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano e nel riferimento a tale specificità, l’Associazione assume come proprio patrimonio i valori delle libertà, dei diritti e le autonomie delle minoranze etnico – linguistiche dell’Alto Adige/Südtirol e più in generale di tutte le identità culturali.

Art. 2

Sede

Il CENTRO AUSER – VSSH-ZENTRUM ha sede Provinciale in Bolzano.

Art. 3

Statuto e Regolamento

L’Associazione CENTRO AUSER – VSSH-ZENTRUM è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e provinciali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Come Regolamento interno, sarà adottato il Regolamento AUSER nazionale, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività dell’Associazione, tenuto conto delle particolarità provinciali.

Art. 4

Finalità

L’Associazione promuove lo sviluppo di forme di autogestione, di autorganizzazione della domanda sociale e di volontariato, al fine di tutelare il diritto dei cittadini, senza distinzione di età, all’integrazione sociale, allo sviluppo ed alla qualificazione della vita di relazione, alla sicurezza personale e collettiva.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il solo rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle attività.

La sua azione è tesa, in particolare, a favorire i rapporti intergenerazionali ed a valorizzare le persone anziane, per far crescere, in opposizione ai rischi di emarginazione, il loro ruolo come risorsa generale della società.

Le attività dell’Associazione si svolgono nel campo della solidarietà sociale, del segretariato sociale, della educazione permanente, della cultura e del tempo libero, della qualità ambientale, abitativa e di relazione.

L’Associazione persegue fini di solidarietà, di lotta all’esclusione sociale, di promozione sociale, di solidarietà internazionale, di difesa e lotta alla criminalità.

L’Associazione, in qualità di ONLUS, svolge attività nei settori dell’assistenza sociale e socio – sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione, dell’attività di circolo, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura, dei soggiorni per anziani, delle gite e dell’arte, della tutela dei diritti civili. Ogni distribuzione, anche in direttiva di utilizzo, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale è tassativamente vietata.

L’Associazione sviluppa in sintonia con le altre associazioni di promozione sociale e di volontariato e con il sindacato, in particolare con quello dei Pensionati, le iniziative politiche ed istituzionali necessarie per conseguire le sue finalità associative.

Art. 5

Impegni

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, è impegnata a:

  • diffondere l’idea e la pratica del volontariato, dell’autorganizzazione della domanda sociale e dell’autogestione del volontariato, come leva per la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini ed in particolare delle persone anziane anche mantenendo rapporti con organismi interessati a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

  • formulare, sulla base della domanda sociale e con la partecipazione degli interessati e delle varie forme di rappresentanza sociale, progetti sociali integrati che diventino un punto di confronto e di rapporto con le istituzioni, nello spirito della amministrazione condivisa;

  • fornire assistenza e consulenza alle strutture associative, al fine di estendere e sviluppare la pratica della progettazione della domanda sociale; a sviluppare intese con Enti Locali ed organismi pubblici e privati.

L’Associazione, per il perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti, organismi e società.

TITOLO II

Associati

Art. 6

Soci

Il CENTRO AUSER – VSSH-ZENTRUM è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne accettino gli scopi e che abbiano interesse alla sua attività e che comunque desiderano sostenerla adottando la tessera dell’Associazione. I soci che prestano attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito.

È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta. Sull’accoglimento della domanda delibera il Comitato Direttivo.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 7

Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell’Associazione e di partecipare a tutte le sue manifestazioni.

Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso la costituzione di circoli, associazioni, gruppi di interesse, centri di ricerca e formazione.

Possono essere soci del CENTRO AUSER – VSSH-ZENTRUM le persone fisiche, senza distinzione etnica, che condividono le finalità statutarie adottando la tessera nazionale dell’Associazione AUSER.

Gli associati hanno diritto di:

  • eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi qualora abbiano superato il 18° anno di età; le cariche sociali non possono in alcun modo configurare un rapporto di lavoro;

  • promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità e principi dell’Associazione.

L’iscrizione all’Auser è incompatibile con l’appartenenza alle associazioni segrete.

Art. 8

Recesso ed esclusione

L’associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa; per rifiuto motivato del rinnovo della tessera da parte degli organismi dirigenti; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.

L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo.

Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 9

Regolamento disciplinare – Organo di giurisdizione

Il CENTRO AUSER – VSSH-ZENTRUM assume come proprio il regolamento disciplinare emanato dal Comitato Direttivo Nazionale AUSER a cui devono attenersi i soci.

Per ogni controversia attinente al coordinamento ed alla interpretazione del regolamento si deve richiedere una pronuncia della Commissione di garanzia.

Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro trenta giorni dalla approvazione, tramite sua esposizione, accessibile a tutti, nell’ambito della sede dell’Associazione.

TITOLO III

Organi dell’Associazione

Art. 10

Indicazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea provinciale dei soci

  1. il Comitato Direttivo provinciale

  1. la Presidenza provinciale

  1. il Presidente provinciale

  1. la Commissione provinciale di Garanzia

  1. il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti

Art. 11 L’Assemblea Provinciale dei Soci

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante del CENTRO AUSER – VSSH-ZENTRUM.

L’Assemblea provinciale è preparata attraverso le assemblee territoriali come da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

L’Assemblea dei soci viene convocata di norma ogni anno ed in sede congressuale ogni quattro anni. In via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei membri del Comitato Direttivo, o su decisione della Presidenza. L’Assemblea è ritenuta valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera con la maggioranza dei soci presenti sia fisicamente che per delega.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri associati conferendo loro delega scritta per un massimo di tre deleghe.

L’Assemblea dei soci:

  1. elegge i componenti del Comitato direttivo;

  1. elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Presidente del Collegio;

  1. elegge la Commissione di garanzia;

  1. delibera sulle modificazioni dello statuto dell’Associazione;

  1. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione;

  1. approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo, la relazione e le linee programmatiche.

L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile con lettera semplice inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per il principio di democraticità ed ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile, l’Assemblea dei soci può esse convocata su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) f) sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di cui alla lettera e) sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

L’Assemblea nel rispetto del carattere plurietnico del territorio della provincia autonoma di Bolzano e nel riferimento a tale specificità, terrà conto delle minoranze etnico – linguistiche nella composizione dei propri Organi Dirigenti.

Art. 12

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci ha il compito di:

  • realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione a tutti gli effetti;

  • eleggere tra i suoi componenti il Presidente;

  • decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;

  • convocare convegni e conferenze;

  • decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle Commissioni e settori di lavoro.

Il Comitato Direttivo è composto numericamente da minimo 11 massimo 25 soci secondo la determinazione dell’Assemblea e comunque sempre in numero dispari, comprendendo anche i componenti, soci Auser, indicati nella misura massima di un rappresentante dalle organizzazioni promotrici di cui all’art. 1.

I componenti del Comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l’altro possono essere colmate da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente si può fare ricorso alle cooptazioni. Le proposte di sostituzione e di cooptazione devono essere ratificate dall’Assemblea annuale dei soci e fino a tale scadenza hanno solo facoltà consultiva. Dopo tale ratifica i sostituti e i cooptati hanno diritto di voto all’interno del Comitato Direttivo.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione deve essere fatta, per lettera semplice, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Il Comitato Direttivo al suo interno:

  1. elegge il Presidente provinciale dell’Associazione;

  1. delibera sulla composizione numerica della Presidenza;

  1. elegge, su proposta del Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti della Presidenza provinciale

  1. amministra il patrimonio dell’Associazione;

  1. esamina i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull’attività svolta;

  1. delibera la convocazione dell’Assemblea;

  1. delibera sul programma di attività proposto dalla Presidenza;

  1. approva il regolamento disciplinare del personale dell’Associazione ed ogni altro regolamento interno;

  1. delibera sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non siano riservati dal presente statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o della Presidenza;

  2. delibera sull’ammissione di nuovi associati;

  1. delibera eventuali esclusione di soci come previsto all’art. 8

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa e salvo diverse disposizioni di legge.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

La mancata presenza, ingiustificata, a tre riunioni di Comitato Direttivo fa decadere il socio dalla carica stessa.

Art. 13

La Presidenza

La Presidenza provinciale è composta, sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Ne fanno parte il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente propone al Comitato Direttivo l’elezione degli altri componenti.

La Presidenza:

  1. propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;

  2. svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione;

  1. adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;

  1. predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 14

Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

  1. rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio

  1. convoca e presiede l’Assemblea dei soci

  1. convoca e presiede il Comitato Direttivo

  1. assume, di concerto con la Presidenza: i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;

  2. nomina procuratori speciali;

  1. convoca l’Assemblea Straordinaria;

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 15

Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi, di cui uno con le funzioni di presidente più due supplenti. I membri del Collegio durano in carica quattro anni.

Il Collegio:

  1. controlla l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;

  1. accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell’Associazione;

  1. informa l’Assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

Art. 16

Commissione di garanzia

L’Assemblea elegge, con voto palese, tre componenti della Commissione di Garanzia tra i soci CENTRO AUSER – VSSH-ZENTRUM con un minimo di cinque anni di anzianità di iscrizione, nonché di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza. I componenti della Commissione di garanzia durano in carica quattro anni.

La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.

La Commissione procede su istanza di soci o di strutture dell’Associazione, secondo modalità di funzionamento e procedure, disciplinate da apposito regolamento, a sindacare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti ritenuti illegittimi.

Il Presidente della Commissione può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo.

TITOLO IV

Struttura associativa e organizzazioni promotrici

Art. 17

I soci possono organizzarsi in Unità Locali distribuite sul territorio della Provincia, facenti sempre capo al CENTRO AUSER – BOLZANO – VSSH-ZENTRUM – BOZEN che le coordina e ne indirizza l’attività. Esse assumono ruolo di sviluppo, di presenza attiva nel territorio e di gestione degli indirizzi programmatici indicati dall’Associazione.

Art. 18

Organizzazioni promotrici

Le organizzazioni promotrici CGIL/AGB e Sindacato Pensionati Italiani SPI/LGR, condividendo i principi, le finalità e gli scopi dell’Associazione ne sostengono e promuovono lo sviluppo. Indicando un proprio rappresentante, socio AUSER, da eleggere negli organismi dell’Associazione.

La partecipazione delle organizzazioni promotrici alla vita associativa è garantita attraverso periodiche riunioni congiunte degli organismi dirigenti al fine di definire orientamenti sui temi che coinvolgono la comune progettualità ed attuazione delle finalità ed impegni del CENTRO AUSER – VSSH-ZENTRUM.

Gli iscritti alle organizzazioni promotrici possono chiedere di associarsi all’Auser/Vssh a titolo personale.

Presso le sedi CGIL/AGB e SPI/LGR presenti sul territorio provinciale, possono essere istituiti punti di “RECAPITO” AUSER – VSSH per portare una prima informativa alla cittadinanza sull’Associazione e le finalità della stessa.

TITOLO V

Aree tematiche

Art. 19

Aree Tematiche

Il Comitato Direttivo, per rendere operative le linee di impostazione strategica dell’Associazione, si avvale di strumenti agili di lavoro denominati “Aree Tematiche”.

L’Area Tematica non è organismo di rappresentanza e risponde , anche tramite la Presidenza al Comitato Direttivo. Le Aree Tematiche sono individuate nell’ambito della strategia deliberata dal Comitato Direttivo ed agiscono su progetti ben definiti nelle modalità e nei tempi.

Le Aree tematiche possono essere coordinate da un esperto del comparto di attività (sia interno che esterno al Comitato Direttivo) indicato dalla Presidenza, la quale ne misura l’efficacia e la produttività e riferisce al Comitato Direttivo.

TITOLO VI

Risorse Economiche

Art. 20

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da :

  1. contributo dei soci,

  1. contributo dello Stato, Provincia autonoma di Bolzano, Comune di Bolzano, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti,

  2. contributi da privati,

  1. contributi da organismi internazionali,

  1. donazioni o lasciti testamentari,

  1. rimborsi derivanti da convenzioni,

  1. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, attività connesse, attività complementari,

  1. atti ed erogazioni liberali,

  1. contributi dalle Associazioni affiliate,

  1. contributi dalle organizzazioni promotrici.

Art. 21

Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi di gestione saranno impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e comunque non potranno essere distribuiti se non a favore di altre associazioni AUSER e destinati ad altri fini previsti dalle leggi vigenti.

Art. 22

Devoluzione dei beni

Nel caso che l’Assemblea dei soci deliberi lo scioglimento o cessazione dell’attività per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

Bilancio

Art. 23

Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio.

I bilanci consuntivi e preventivi sono predisposti dalla Presidenza e sottoposti alla valutazione ed al voto degli organi statutariamente preposti.

I bilanci con la relazione ed il programma di attività devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l’esame e l’approvazione da parte dell’Assemblea.

Il Comitato Direttivo esamina il bilancio preventivo per l’anno successivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio preventivato.

TITOLO VIII

Esercizio sociale

Art. 24

Esercizio sociale

L’inizio e la chiusura dell’anno sociale sono fissati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Art.25

Scioglimento e liquidazione

L’Assemblea dei soci, che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione secondo le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti e con le modalità contenute nell’art. 22, titolo VI, del presente Statuto. Il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

TITOLO X

Articolo 26

Norma sulle pari opportunità

Al fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, è auspicabile che nessuno dei generi possa essere rappresentato al di sotto del 40%.

È facoltà di costituire l’Osservatorio Pari Opportunità, su proposta ed iniziativa autonoma delle donne e/o degli uomini Auser, come sede di relazione, di comunicazione e confronto tra le diverse esperienze, progetti, forme di aggregazione.

L’Osservatorio P.O. elabora autonomamente proposte ed iniziative al fine di superare condizioni pregiudizievoli per le donne, per la realizzazione piena della norma antidiscriminatoria.

Nell’assemblea annuale delle socie/dei soci Auser occorre riservare un momento dedicato ai lavori, programmi, azioni di riequilibrio della rappresentanza, dando spazio alle iniziative portate avanti dall’Osservatorio P.O..

TITOLO XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico, e in subordine allo Statuto nazionale dell’Auser.

Art. 28

Presidenza onoraria

È in facoltà dell’Assemblea nominare un Presidente Onorario, per meriti particolari, come gratifica nei confronti di persona particolarmente meritevole per il prestigio e l’attaccamento dimostrato all’Associazione.